Una recente sentenza del TAR Lazio – Sezione Seconda – del 3 marzo 2025 la n. 4546 si è occupata, per la prima volta, dell’applicazione di sistemi di AI, dovendo dirimere una controversia sollevata da un terzo escluso dall’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Non c’è da stupirsi che l’intelligenza artificiale sia arrivata oggi anche in una procedura a evidenza pubblica. In pratica, il ricorrente terzo escluso ha contestato tra gli altri motivi, l’uso dell’AI sia nella offerta, sia nella fase di esecuzione, eccependone la concreta realizzabilità, mettendo alla prova dell’AI i risultati che la stazione appaltante aveva utilizzato. La gara aveva a oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e nello specifico circa il lotto 2 relativo agli immobili ubicati nella Regione Umbria, aggiudicata a una nota società del settore, Dussmann.
Indice degli argomenti:
AI e appalti pubblici: la sentenza del TAR nei suoi principi innovativi
Questa sentenza, sebbene ribadisca consolidati principi in materia di “discrezionalità nei giudizi delle commissioni aggiudicatrici”, offre nondimeno l’occasione per qualche spunto di riflessione sul tema dell’uso dei sistemi di AI applicata in materia di appalti pubblici. Nel merito, il giudice amministrativo in tema di anomalia dell’offerta, sottolinea da un lato che “la stazione appaltante gode di un margine di apprezzamento molto ampio quando deve valutare la congruità e la sostenibilità economica di un’offerta”; e dall’altro che “se l’impiego dell’AI – o di strumenti algoritmici particolarmente elaborati – risulta motivato e ragionevole, non è di per sé motivo di esclusione”.
Quindi, la posizione del TAR è chiara e netta nel non accettare una linea generalista nonchè contraria ai modelli d’intelligenza artificiale.
La sentenza in parola, nel respingere recisamente il ricorso, confermando l’aggiudicazione, offre un precedente importante sulle modalità con cui le PA possono aprirsi ai sistemi di AI.
Oltretutto, nello “sdoganarne” l’uso purché legittimo nel senso non vietato, a chiare lettere afferma che “Ben si comprende, dunque, come non sia rinvenibile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni svolte dalla difesa […], alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento di ausilio, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la Commissione a diverse valutazioni”, e tanto basta.
AI e appalti pubblici: la sentenza del TAR Lazio e le argomentazioni infondate
La vicenda trae origine da una gara indetta da Consip nel 2024 per la stipula di un accordo quadro relativo, come anticipato, ai servizi di pulizia per alcune strutture sanitarie nella Regione Umbria. Solito schema: operatori economici, offerte economiche e ribassi per conquistare il “lotto” di competenza.
La terza classificata contestava l’aggiudicazione sostenendo che i vincitori avevano proposto l’uso di strumenti di sistemi e modelli d’intelligenza artificiale a suo dire non applicabili.
Al centro della vicenda, dunque, il ricorso all’AI di ChatGPT più volte interrogato, come si legge in sentenza, nella redazione della offerta tecnica di gara.
Ecco allora che, per la prima volta, il TAR Lazio, nella sentenza in parola, si trova a dover decidere su una controversia, tra gli altri, sull’uso dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici secondo due differenti prospettive: da un lato, sull’uso degli strumenti di AI (ChatGPT e Open AI) nell’offerta; dall’altro, nell’utilizzo degli stessi da parte dei difensori del ricorrente per contestare la legittimità dell’aggiudicazione dei primi classificati.
Il TAR nel ritenere infondate le argomentazioni di parte ricorrente, rileva come “la società aggiudicataria non avesse prospettato un impiego generico o indefinito dell’AI”, bensì un uso specifico e ben mirato, limitato a strumenti di “supporto matematico/statistico e di elaborazione dati per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio” scrivono i giudici amministrativi.
Non solo, il TAR Lazio ha poi giudicato le contestazioni in merito del tutto generiche e superficiali e quindi prive di meritevole considerazione, osservando come “i criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione fossero ben più complessi e non riducibili alla sola componente legata all’intelligenza artificiale”.
Nel caso di specie, la Commissione aggiudicatrice aveva optato per il metodo di valutazione delle offerte tecniche del confronto a coppie, richiamando giurisprudenza consolidata a mente della quale “una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto a ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte” (Consiglio di Stato, Sezione V, 29.3.2022, n. 2320).
Ne consegue che il Tar non possa in alcun modo entrare nel merito della decisione della Commissione aggiudicatrice.
Contestata la valenza probatoria delle difese della ricorrente
Il TAR ha poi contestato “la valenza probatoria delle difese della ricorrente, sottolineando come le contestazioni sull’utilizzo dell’AI debbano essere basate su prove concrete e non su semplici ipotesi o interrogazioni elementari”.
Al riguardo, scrive testualmente: “La censura appare, infatti, priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto costruita solo sulla base di ‘interrogazioni’ di ChatGPT eseguite dai difensori di Romeo in funzione del gravame, nonché basata su una lettura fuorviante, errata e parziale sia dell’offerta tecnica di Dussmann, sia dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara, che – ancora – dei giudizi espressi, attraverso la deduzione del tutto generica che la Commissione giudicatrice avrebbe “sicuramente apprezzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Dussmann”. Di fatti, una “estrapolazione” parziale e fuorviante dei contenuti dell’offerta tecnica formulata dal vincitore/aggiudicatario, dimostra nient’altro che “in modo evidente la pretestuosità della censura con esso formulata”.
Conclusioni
Il TAR in questa pronuncia innovativa dà atto e riconosce l’ampia diffusione e il generalizzato utilizzo degli strumenti di AI (ChatGPT, ecc.), sottolineando come sia importante una “valutazione accurata e contestualizzata del suo impiego, in relazione sia ai criteri stabiliti per la gara, sia alle specifiche applicazioni prospettate dai partecipanti”.
Del resto, l’innovazione tecnologica, quella più di frontiera, può ben essere accolta nell’ambito delle gare pubbliche e nelle aule di giustizia, purché si abbiano ben presenti i limiti e i principi fondamentali alla base del processo amministrativo.
Tuttavia, è indiscusso che il crescente ricorso all’AI anche nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica suggerisca da linee guida o best practice a tutela della trasparenza e uniformità nella valutazione di queste nuove tecnologie.